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23 Giugno 2017Risparmio energetico 2017: come indicarlo nella dichiarazione dei redditi

Risparmio energetico
Nella sezione IV della dichiarazione dei redditi 730/2017 sarà possibile indicare le spese sostenute dal 2008 al 2016 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale. La detrazione d’imposta è pari al:
- 55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.
In generale, possono fruire della detrazione:
- coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico
- i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui
Le tipologie di interventi previste ai fini della detrazione delle spese sono:
- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull’involucro di edifici esistenti;
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Va ricordato che sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Per fruire della detrazione per il risparmio energetico è necessario acquisire i seguenti documenti:
- la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
- l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. L’asseverazione può essere:
- o sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
- o esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali:
- ingegneri,
- architetti,
- geometri,
- periti industriali,
- dottori agronomi,
- dottori forestali e i periti agrari.
I documenti necessari dovranno essere trasmessi telematicamente all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Inoltre, per fruire dell’agevolazione è indispensabile conservare i seguenti documenti:
- l’asseverazione,
- la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA,
- le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate
- le ricevute del bonifico che attesta il pagamento.
Nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2017 la detrazione va indicata individuando il tipo di intervento effettuato in particolare:
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
- Interventi sull’involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal suddetto decreto;
- Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente. Non fruiscono dell’agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord;
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
A seguito, bisognerà indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese, l’ammontare delle spese sostenute ed infine il numero di rate in cui deve essere distribuita la detrazione.